Statuto§ 4

Art. 37

In vigore dal 3 ott 1897
Una delle maestre nelle ore di libertà coadiuva la direttrice nel governo economico della famiglia ed assume la qualità di economa. Spettano alla economa, subordinatamente alla direttrice, gli uffici concernenti l'azienda domestica, come quelli della distribuzione dei generi alimentari e di consumo, che le sono consegnati dal segretario cassiere o dai fornitori. Assistita da persona addetta all'istituto, designata dalla direttrice, si assicura se i generi di consumo corrispondano alla qualità e al peso ordinati, prendendone nota in apposito registro: accetta i generi somministrati giorno per giorno dai fornitori e ne avvisa la direttrice quando li riscontri di qualità manchevole; soprintende, in generale, alla economia, alla nettezza, e alla cucina dell'educatorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-37

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Art. 37 Che approva lo statuto organico per il regio istituto di S. Ponziano in Lucca. — Testo vigente | Portale Normativo