Statuto›§ 4
Art. 33
In vigore dal 3 ott 1897
Le maestre di regola sono adibite all'insegnamento elementare, ma possono essere nominate insegnanti delle discipline obbligatorie nei corsi medio o perfettivo, o incaricate dell'insegnamento di qualcuna di tali discipline quando posseggano i relativi diplomi speciali ai termini delle leggi in vigore e del presente statuto.
Possono anche essere incaricate di qualcuna delle discipline facoltative, salvo il disposto del seguente .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-33