Statuto›§ 3
Art. 28
In vigore dal 3 ott 1897
Il direttore spirituale, nominato per decreto ministeriale su proposta del consiglio amministrativo, cura l'educazione e l'istruzione religiosa delle alunne, amministra i sacramenti, spiega il Vangelo nei giorni festivi e compie tutti gli uffici del proprio ministero.
Può delegare le sue attribuzioni in via straordinaria ad un altro sacerdote, soltanto col consenso della direttrice, la quale dovrà rendere di ciò avvertiti il presidente e il regio provveditore agli studi.
Alla fine dell'anno fa l'esame di catechismo alle alunne per la relativa classificazione.
Storico versioni
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