Statuto›§ 2
Art. 27
In vigore dal 3 ott 1897
Provvede alle spese di cui all' col deposito di lire 100 (), rendendone conto direttamente alle famiglie delle alunne.
Alla fine dell'anno od anche prima, se richiesta, dà al presidente un sunto particolareggiato del movimento di tali spese per ciascuna educanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-27