Statuto›§ 2
Art. 24
In vigore dal 3 ott 1897
Interviene, se invitata, alle adunanze del consiglio amministrativo, e può suggerire al presidente e al consiglio stesso, i provvedimenti da adottarsi per il vantaggio di tutto il servizio.
A dette adunanze dovrà sempre essere invitata, ove trattisi di questioni didattiche o disciplinari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-24