Statuto›§ 2
Art. 21
In vigore dal 3 ott 1897
Stabilisce le ore e i giorni nei quali sono permessi i passeggi e le visite, porgendone avviso, per norma alle famiglie delle alunne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-21