Statuto›§ 1
Art. 16
In vigore dal 3 ott 1897
Gl'insegnanti delle materie facoltative vengono retribuiti a spese delle famiglie che ne richiedono l'opera. La tassa da pagarsi per ciascuna materia è stabilita dal consiglio amministrativo, il quale ne darà partecipazione al Ministero di pubblica istruzione col mezzo del provveditore agli studi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-16