Statuto›§ 1
Art. 15
In vigore dal 3 ott 1897
La direttrice e le maestre interne dimorano nell'istituto; vi hanno vitto e alloggio, fruendovi dell'assistenza medica, delle medicine, del lume e della lavatura della biancheria.
Le maestre interne possono ottenere dal presidente del consiglio amministrativo, se il servizio lo consenta per giudizio della direttrice, un permesso di trenta giorni durante le vacanze scolastiche.
La direttrice non può allontanarsi senza il consenso del presidente. Durante la sua assenza ne tiene le veci, su proposta di essa e per l'autorità del consiglio amministrativo, la maestra interna riconosciuta più adatta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-15