Statuto›§ 1
Art. 13
In vigore dal 3 ott 1897
Quando il numero delle alunne od altra cagione renda superfluo qualche insegnante o qualche maestra, il consiglio amministrativo non provvederà alla vacanza dei posti, salvo l'avviso del consiglio provinciale scolastico. Se, al contrario, per l'aumento delle alunne o per altra cagione sarà necessario aggiungere un nuovo insegnante o una nuova maestra a quelli indicati nella tabella A, il consiglio amministrativo provvederà con incarichi temporanei, dandone immediata comunicazione al consiglio provinciale scolastico per ottenerne il consenso.
Nello stesso modo e con la stessa autorizzazione superiore, il consiglio provvederà alle supplenze nel caso di assenza temporanea di alcune delle persone indicate nella tabella A.
Di tutti cotesti provvedimenti sarà data parte al Ministero di pubblica istruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-13