Statuto›§ 2
Art. 17
In vigore dal 3 ott 1897
La direttrice veglia al buon governo della famiglia tanto per la parte didattica ed educativa, quanto per quella economica; e da lei prendono norma le persone che vivono o prestano servizio nell'istituto.
È nominata per decreto reale. Provvede alla rigorosa osservanza dei regolamenti, delle discipline interne e di tutte le disposizioni emanate dal consiglio amministrativo e dal presidente, secondo le rispettive competenze.
Tiene informato il presidente di ogni fatto che riguardi la disciplina della famiglia e l'andamento dell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-17