Statuto›§ 1
Art. 14
In vigore dal 3 ott 1897
L'assenza temporanea fino ad un mese può essere autorizzata, nel caso di sventure di famiglia o di gravi bisogni, dal consiglio amministrativo, il quale ne darà avviso al provveditore agli studi.
Il provveditore poi è competente ad autorizzare assenze più lunghe dandone partecipazione al Ministero di pubblica istruzione.
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