Statuto›§ 2
Art. 18
In vigore dal 3 ott 1897
Al principio dell'anno scolastico la direttrice concerta con gl'insegnanti il metodo da seguirsi nello svolgimento dè programmi e la scelta dei libri di testo.
Soprintende alle scuole tanto per la parte didattica, quanto per quella educativa e disciplinare, rispetto alle alunne e rispetto agl'insegnanti interni ed esterni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-18