Statuto§ 2

Art. 22

In vigore dal 3 ott 1897
Ogni bimestre, dopo l'esame particolareggiato di cui al precedente , dà notizia ai genitori o ai tutori delle alunne della condotta e del profitto di queste; e li avvisa tosto in caso di malattia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-22

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Art. 22 Che approva lo statuto organico per il regio istituto di S. Ponziano in Lucca. — Testo vigente | Portale Normativo