Statuto›§ 2
Art. 22
In vigore dal 3 ott 1897
Ogni bimestre, dopo l'esame particolareggiato di cui al precedente , dà notizia ai genitori o ai tutori delle alunne della condotta e del profitto di queste; e li avvisa tosto in caso di malattia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-22