Art. 22
Statuto§ 2

Art. 22

70 / 113
In vigore dal 3 ott 1897
Ogni bimestre, dopo l'esame particolareggiato di cui al precedente , dà notizia ai genitori o ai tutori delle alunne della condotta e del profitto di queste; e li avvisa tosto in caso di malattia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-22