Statuto§ 2

Art. 26

In vigore dal 3 ott 1897
Permette in casi straordinari le visite dei parenti delle alunne anche fuori dell'orario ordinario e le visite degli estranei; concede alle alunne i permessi ordinari di uscire coi parenti e tutori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-26

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