Statuto›§ 2
Art. 26
In vigore dal 3 ott 1897
Permette in casi straordinari le visite dei parenti delle alunne anche fuori dell'orario ordinario e le visite degli estranei; concede alle alunne i permessi ordinari di uscire coi parenti e tutori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-26