Statuto›§ 4
Art. 31
In vigore dal 3 ott 1897
Subordinate alla direttrice, cooperano all'istruzione e all'educazione delle alunne le maestre interne.
Esse menano con le alunne interne vita comune, vegliandole, assistendole e ammaestrandole; riposano la notte, meno espressa licenza della direttrice, nel medesimo dormitorio, assistono alle lezioni degl'insegnanti e porgono nelle rispettive classi l'insegnamento a tutte le alunne conviventi o no nell'istituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-31