Statuto›§ 4
Art. 35
In vigore dal 3 ott 1897
La maestra della lingua francese è dispensata dall'obbligo di possedere il diploma di maestra elementare superiore, ma deve in cambio essere provveduta del titolo speciale di abilitazione a quella lingua, conseguito secondo le norme vigenti, o di un attestato straniero, riconosciuto a quello equipollente.
Il consiglio preferirà nelle sue proposte la maestra nata o cresciuta nei paesi ove si parla la lingua francese.
La maestra dei lavori muliebri pure è dispensata dall'obbligo di possedere quel diploma, ma deve esibire documenti che possano provare la sua abilità nello speciale insegnamento.
Le maestre delle arti belle debbono produrre l'abilitazione speciale all'insegnamento rispettivo.
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