Statuto›§ 4
Art. 32
In vigore dal 3 ott 1897
Le maestre sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione o in seguito a concorso o sopra proposta del consiglio amministrativo, che sarà accompagnata dal parere della direttrice e dal voto del consiglio scolastico della provincia. Gli avvisi di concorso, dopo approvati dal Ministero di pubblica istruzione, saranno pubblicati per cura del consiglio amministrativo, il quale raccoglie le istanze delle concorrenti, le gradua per ordine di merito e le trasmette poi al detto Ministero con le sue proposte e col voto del consiglio scolastico della provincia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-32