Statuto›§ 5
Art. 39
In vigore dal 3 ott 1897
Gl'insegnanti esterni non dimorano nell'istituto: essi debbono possedere le garanzie morali e le qualità necessarie per bene istruire ed educare le alunne.
Nel caso di parità di titoli saranno preferite le donne.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-39