Statuto›§ 5
Art. 42
In vigore dal 3 ott 1897
A parità di requisiti morali, sono preferite le persone che posseggono i diplomi per le discipline o per le arti belle che, come incaricate, debbono insegnare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-42