Statuto›§ 5
Art. 41
In vigore dal 3 ott 1897
Gl'insegnanti delle discipline non obbligatorie o facoltative vengono chiamati, quando i genitori e i tutori richiedano per l'alunna l'insegnamento speciale in tali materie.
Essi non sono che semplici incaricati, vengono temporaneamente scelti dal consiglio amministrativo, intesa la direttrice, salvo l'approvazione del consiglio provinciale scolastico; e il loro onorario è determinato anno per anno dallo stesso consiglio amministrativo.
Di tali provvedimenti sarà data parte al Ministero di pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-41