Statuto›§ 1
Art. 46
In vigore dal 3 ott 1897
Il consiglio amministrativo può derogare in casi eccezionali, sentita la direttrice, al precetto relativo alla età massima dell'ammittenda, per le sole alunne a pagamento completo; ma non oltrepassando in verun caso il limite massimo di tredici anni.
Le giovinette provenienti da altri istituti possono essere ammesse ai posti a pagamento completo, anche se abbiano sorpassata l'età, di dodici anni, e così pure quelle appartenenti a paesi stranieri, purchè nell'un caso e nell'altro porgano sicure guarentigie intorno alla loro condotta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-46