Statuto§ 1

Art. 48

In vigore dal 3 ott 1897
I posti gratuiti in numero di quattro sono mantenuti dal Ministero dell'istruzione pubblica, cui spetta la collazione in seguito concorso. Essi vengono concessi alle fanciulle di famiglie civili, tenendo conto delle pubbliche benemerenze dei loro genitori e delle loro condizioni economiche. A parità di requisiti sono preferite le fanciulle, le cui famiglie abbiano residenza nella città o nella provincia di Lucca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-48

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