Statuto›§ 1
Art. 51
In vigore dal 3 ott 1897
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il consiglio amministrativo, esaminati i titoli delle concorrenti, ne fa la graduazione, formulando le relative proposte al Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-51