Art. 51
Statuto§ 1

Art. 51

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In vigore dal 3 ott 1897
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il consiglio amministrativo, esaminati i titoli delle concorrenti, ne fa la graduazione, formulando le relative proposte al Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-51