Statuto›§ 2
Art. 19
In vigore dal 3 ott 1897
Ogni bimestre fa un esame particolareggiato alle alunne, presenti i maestri, sulle materie obbligatorie e facoltative insegnate in ciascuna classe; ne riferisce al consiglio amministrativo e alla fine dell'anno scolastico presenta al consiglio stesso, che ne manda copia al Ministero della pubblica istruzione, una relazione sull'istituto e sull'esito degli esami finali, facendo le proposte opportune per rende e migliori l'andamento morale e lo stato materiale dell'educatorio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-19