Statuto›§ 1
Art. 12
In vigore dal 3 ott 1897
All' istruzione e all'educazione delle alunne attendono la direttrice, il direttore spirituale, le maestre interne e gl'insegnanti esterni, tanto delle materie obbligatorie, quanto di quelle facoltative.
Il personale dell'istituto, tranne quello addetto all'insegnamento delle materie facoltative, è stabilito dalla tabella A annessa al presente statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-12