Statuto

Art. 7

In vigore dal 3 ott 1897
Il consiglio si aduna quando il presidente lo stimi opportuno, o ne faccia domanda la direttrice o uno dei consiglieri. Di regola si aduna una volta il mese. L'invito deve contenere la nota degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-7

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