Statuto

Art. 3

In vigore dal 3 ott 1897
L'istituto si mantiene: a) con le rendite del proprio patrimonio; b) con le rette pagate dalle alunne interne e con le minervali delle alunne esterne; c) con l'entrate eventuali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-3

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