Statuto
Art. 3
In vigore dal 3 ott 1897
L'istituto si mantiene:
a) con le rendite del proprio patrimonio;
b) con le rette pagate dalle alunne interne e con le minervali delle alunne esterne;
c) con l'entrate eventuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-3