Statuto
Art. 4
In vigore dal 3 ott 1897
Il governo immediato dell'istituto spetta ad un consiglio amministrativo, il quale si compone del presidente e di due consiglieri, nominati per un triennio con decreto reale.
Il loro ufficio è gratuito.
Sotto la guida del presidente, uno dei consiglieri cura più specialmente l'istruzione e l'altro l'amministrazione.
Storico versioni
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