Statuto

Art. 4

In vigore dal 3 ott 1897
Il governo immediato dell'istituto spetta ad un consiglio amministrativo, il quale si compone del presidente e di due consiglieri, nominati per un triennio con decreto reale. Il loro ufficio è gratuito. Sotto la guida del presidente, uno dei consiglieri cura più specialmente l'istruzione e l'altro l'amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-4

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