Statuto
Art. 2
In vigore dal 3 ott 1897
L'istituto ha per fine di provvedere all' educazione e all'istruzione di fanciulle, le quali appartengano a famiglie di civile condizione.
Esso può aprire anche alle alunne esterne qualche scuola speciale, purchè tali alunne e le loro famiglie offrano sicure guarentigie di serietà e onoratezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-2