Statuto

Art. 2

In vigore dal 3 ott 1897
L'istituto ha per fine di provvedere all' educazione e all'istruzione di fanciulle, le quali appartengano a famiglie di civile condizione. Esso può aprire anche alle alunne esterne qualche scuola speciale, purchè tali alunne e le loro famiglie offrano sicure guarentigie di serietà e onoratezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo