Statuto
Art. 5
In vigore dal 3 ott 1897
Il consiglio amministrativo:
a) delibera, anno per anno, quali scuole possano aprirsi alle alunne esterne;
b) delibera sull'ammissione delle alunne interne a pagamento e di quelle esterne sentito il parere della direttrice;
c) determina l'ammontare delle minervali dovute dalle alunne esterne per le scuole, che frequentano;
d) fissa il compenso agl'insegnanti delle materie non obbligatorie;
e) bandisce i concorsi e fa le proposte per i posti gratuiti;
f) soprintende all'amministrazione, vigila le scuole e tutto ciò che si attiene all'educazione, alla sanità e al trattamento delle persone accolte nell'istituto;
g) fa al Ministero della pubblica istruzione le proposte per la nomina delle maestre interne, degl'insegnanti delle materie obbligatorie, del direttore spirituale e del segretario-cassiere; nomina il medico, il commesso, gl'insegnanti delle materie facoltative, la insegnante di ginnastica e la guardaroba; elegge volta per volta, quando se ne presenti la necessità, l'avvocato, il notaio e l'ingegnere;
h) invia, alla fine dell'anno scolastico, per mezzo del provveditore agli studi, al Ministero di pubblica istruzione la relazione della direttrice sull'andamento dell'istituto, aggiungendovi, se lo stimi necessario, le sue speciali osservazioni e proposte;
i) autorizza il presidente a stipulare i contratti e a stare in giudizio, dandone conto al consiglio provinciale scolastico, eccezione fatta per le cause contro i debitori morosi; propone l'accettazione di lasciti e doni; provvede alle trasformazioni occorrenti ai beni mobili e immobili e ne cura con diligenza l'inventario;
k) determina le norme per le provviste da farsi economicamente e sottopone al consiglio scolastico i verbali delle forniture coi relativi capitolati per ottenerne l'approvazione, osservando, anche a tale riguardo, le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato;
l) cura l'esatta riscossione dell'entrate; esamina i registri di contabilità; visita la cassa; ispeziona i depositi delle provviste fatte per i bisogni dell'istituto e i magazzini;
m) delibera sui lavori e in genere su tutte le spese straordinarie dell'istituto;
n) compila il bilancio di previsione, il quale dev'essere trasmesso, per l'approvazione, al consiglio provinciale scolastico, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce;
o) compila il rendimento dei conti dell'anno precedente e lo trasmette, dentro il mese di maggio, al consiglio provinciale scolastico per la necessaria approvazione;
p) prende tutti i provvedimenti utili alla retta amministrazione del patrimonio; e in genere compie gli altri uffici che gli sono commessi dalle leggi del Regno e dal presente statuto;
q) vigila perché siano osservate le leggi e i regolamenti in vigore, per tutti gli atti che debbonsi compiere nell'interesse dell'educatorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-5