Statuto
Art. 9
In vigore dal 3 ott 1897
Il presidente del consiglio amministrativo:
a) rappresenta l'istituto innanzi alla potestà amministrativa e giudiziaria e interviene ai contratti;
b) eseguisce le deliberazioni del consiglio amministrativo;
c) cura l'esecuzione dei regolamenti;
d) firma i mandati e fa eseguire le spese regolarmente approvate, in conformità del bilancio divenuto esecutivo;
e) tiene la corrispondenza col Ministero della istruzione pubblica, col prefetto, col provveditore agli studi e con qualsiasi potestà o persona;
f) riferisce al consiglio amministrativo, secondo il bisogno, intorno alla disciplina, allo indirizzo generale e ai provvedimenti che in caso di urgenza egli abbia presi;
g) convoca e presiede il consiglio amministrativo;
h) ha sotto la sua immediata dipendenza il segretario-cassiere dell'amministrazione e il commesso;
i) nomina le persone di servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-9