Statuto

Art. 9

In vigore dal 3 ott 1897
Il presidente del consiglio amministrativo: a) rappresenta l'istituto innanzi alla potestà amministrativa e giudiziaria e interviene ai contratti; b) eseguisce le deliberazioni del consiglio amministrativo; c) cura l'esecuzione dei regolamenti; d) firma i mandati e fa eseguire le spese regolarmente approvate, in conformità del bilancio divenuto esecutivo; e) tiene la corrispondenza col Ministero della istruzione pubblica, col prefetto, col provveditore agli studi e con qualsiasi potestà o persona; f) riferisce al consiglio amministrativo, secondo il bisogno, intorno alla disciplina, allo indirizzo generale e ai provvedimenti che in caso di urgenza egli abbia presi; g) convoca e presiede il consiglio amministrativo; h) ha sotto la sua immediata dipendenza il segretario-cassiere dell'amministrazione e il commesso; i) nomina le persone di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-9

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Art. 9 Che approva lo statuto organico per il regio istituto di S. Ponziano in Lucca. — Testo vigente | Portale Normativo