Art. 40
Statuto§ 5

Art. 40

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In vigore dal 3 ott 1897
Gl'insegnanti delle singole discipline obbligatorie nei corsi medio e perfettivo debbono essere abilitati all'insegnamento secondario nelle discipline medesime. Per la loro nomina valgono le disposizioni dell'. La scelta della insegnante di ginnastica è fatta dal consiglio amministrativo con l'approvazione del consiglio provinciale scolastico.
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