Art. 55
Statuto§ 2

Art. 55

78 / 113
In vigore dal 3 ott 1897
Ogni alunna, al suo ingresso nell'istituto, deve versare nella cassa dell'amministrazione un deposito di lire cento. Su richiesta della direttrice le famiglie debbono sborsare di nuovo o reintegrare questo deposito, esaurito o diminuito che sia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-55