Statuto›§ 2
Art. 62
In vigore dal 3 ott 1897
Le famiglie possono fare il corredo a proprie spese, o affidarne l'acquisto all'amministrazione, corrispondendo una somma che, sentito l'avviso della direttrice, sarà determinata dal consiglio amministrativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-62