RegolamentoCapo I

Art. 9

In vigore dal 19 nov 1895
Sia nel presente regolamento, che nelle ordinanze sanitarie marittime si intenderà sempre sotto la denominazione di nave, in genere, ogni imbarcazione addetta alla navigazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-9

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Art. 9 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo