RegolamentoCapo II

Art. 14

In vigore dal 19 nov 1895
Il medico di porto avrà sempre facoltà di salire a bordo delle navi ancorate, in arrivo od in partenza, per assicurarsi della salute dell'equipaggio o dei passeggieri e della condizione igienica della nave o del carico. I capitani saranno obbligati a fornire al medico tutte le notizie, informazioni od indicazioni che potranno occorrergli. Quando si tratta di navi straniere dovrà però dare prima avviso della sua visita al capo dell' Ufficio di porto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-14

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Art. 14 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo