RegolamentoCapo II

Art. 17

In vigore dal 19 nov 1895
Ai medici di porto saranno corrisposti gli stipendi stabiliti nell'apposito organico approvato con R. decreto. Per gli speciali incarichi fuori del territorio del comune godranno delle indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-17

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Art. 17 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo