Regolamento›Capo II
Art. 16
In vigore dal 19 nov 1895
In qualunque circostanza i medici di porto sono obbligati a prestarsi alla cura dei malati nelle stazioni sanitarie, uniformandosi in questo caso alle istruzioni che riceveranno dal Prefetto o dal Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-16