RegolamentoCapo II

Art. 12

In vigore dal 19 nov 1895
I medici di porto stenderanno verbale di ogni loro visita nell'apposito registro di arrivo della nave, precisando tutte le circostanze che possono interessare la salute pubblica, e specialmente l' esistenza a bordo di persone con sintomi che possano far sospettare d' una malattia infettiva e diffusiva. Anche dei casi di malattie comuni devono fare cenno nel registro, indicandone i caratteri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-12

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Art. 12 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo