RegolamentoCapo I

Art. 10

In vigore dal 19 nov 1895
In ogni Ufficio devono rimanere costantemente affissi ostensibili al pubblico, il presente Regolamento e il quadro delle ordinanze emanate dal Ministero dello Interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-10

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Art. 10 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo