RegolamentoCapo I

Art. 7

In vigore dal 19 nov 1895
Le Capitanerie e gli Uffici di porto per il disimpegno del servizio sanitario devono rimanere aperti dal levare del sole fino al tramonto. Taluni di essi, che saranno designati dal Ministero della Marina su proposta dei Prefetti, dopo riconosciutone il bisogno nello interesse del servizio, rimarranno aperti anche nelle ore notturne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-7

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Art. 7 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo