Regolamento›Capo I
Art. 5
In vigore dal 19 nov 1895
Gli Uffici appartenenti alla 1ª classe rilasciano patenti di sanità; ammettono a pratica tutte le provenienze marittime con patente netta e senza circostanze aggravanti a bordo; ammettono a libera pratica le provenienze marittime da paesi colpiti dalle ordinanze, quando nessuna circostanza aggravante sia avvenuta durante il viaggio e dopo aver fatto adempiere ai provvedimenti stabiliti dalle succitate ordinanze.
Gli Uffici di 2ª classe rilasciano patenti di sanità e possono ammettere soltanto a pratica le provenienze marittime con patente netta da paesi non colpiti da ordinanze e senza circostanze aggravanti a bordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-5