RegolamentoCapo I

Art. 1

In vigore dal 19 nov 1895
Il servizio di sanità marittima ha per oggetto di vigilare, per quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica, sui porti e sulle navi ancorate, non che sugli arrivi e sulle partenze per la via di mare, e di eseguire e fare osservare quanto dispongono in proposito le leggi, i regolamenti relativi, le ordinanze e i decreti delle Autorità competenti. Forma anche parte di questo servizio tutto quanto riflette il regime di difesa contro la trasmissione delle malattie infettive diffusive per la via di mare, col mezzo delle stazioni sanitarie marittime allo stesso scopo istituite. Dipende tale servizio dal Ministero dell'Interno, col concorso del Ministero della Marina, e ne curano il disimpegno i signori Prefetti, a mezzo delle Capitanerie ed Uffici di porto, delle Stazioni sanitarie marittime e del personale sanitario adettovi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-1

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Art. 1 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo