RegolamentoCapo I

Art. 6

In vigore dal 19 nov 1895
La competenza territoriale delle Capitanerie ed Uffici di porto per ciò che riguarda il servizio sanitario è quella stessa determinata dal Regolamento marittimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-6

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Art. 6 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo