RegolamentoCapo II

Art. 11

In vigore dal 19 nov 1895
I medici di porto dipendono dal Ministero dell'Interno. L'ordine del loro servizio è regolato dal Prefetto, sul parere del medico provinciale e del capo dell'Ufficio di porto, e l'esecuzione del medesimo è sotto l' immediata vigilanza del Capo dell'Ufficio stesso. Essi hanno l'obbligo di prestarsi a tutte le visite e ispezioni relative al loro impiego, stabilite dal presente regolamento e dalle ordinanze vigenti o su richiesta del Prefetto o del Capo dell'Ufficio del porto, ed a curare l'adempimento di tutti i provvedimenti sanitari sia nel porto che nelle stazioni sanitarie annesse. Ove le esigenze del servizio lo richiedano, dovranno prestare per turno servizio continuo di guardia presso l'ufficio della Capitaneria o della Stazione sanitaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-11

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Art. 11 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo