RegolamentoCapo II

Art. 13

In vigore dal 19 nov 1895
I medici di porto, come ufficiali sanitari governativi, vigilano sulle condizioni igieniche del porto e delle navi ancorate. Essi dovranno informare immediatamente la Capitaneria del porto ed il medico provinciale di qualunque fatto, che possa interessare la salute pubblica, verificato nel porto stesso o a bordo delle dette navi, come di qualunque trasgressione alle leggi e regolamenti sanitari, proponendo i provvedimenti del caso. Gli stessi modici assisteranno il Comandante del porto nell'esecuzione dei provvedimenti prescritti dalle autorità competenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-13

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Art. 13 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo