RegolamentoCapo I

Art. 4

In vigore dal 19 nov 1895
Gli Uffici degli scali o porti del Regno, in ragione della maggiore o minore loro importanza e dei mezzi posti a loro disposizione per soddisfare alle esigenze del servizio sanitario, saranno distribuiti in due classi, secondo l'annessa tabella.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-4

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