RegolamentoCapo I

Art. 2

In vigore dal 19 nov 1895
In ogni scalo di approdo del Regno si presteranno al disimpegno del servizio sanitario marittimo, fornendo il personale e i mezzi di trasporto necessari, le locali Capitanerie od Uffici di porto, giusta le norme del presente regolamento e nel modo che sarà stabilito dai Prefetti delle rispettive provincie, sentito il medico provinciale e il capitano di porto, capo di compartimento. Nei principali scali designati dal Ministero dell'Interno, a questo servizio sono addetti uno o più medici di porto, nominati dallo stesso Ministero dell'Interno giusta le norme ed il disposto del R. decreto 22 novembre 1894. Negli altri scali le visite alle navi e le altre incombenze esclusivamente tecnico-sanitarie saranno disimpegnate da un medico appositamente delegato con decreto del Prefetto, su parere del Consiglio provinciale sanitario, e scelto di preferenza fra periti medici igienisti o fra medici che abbiano compiuti studi speciali pratici di igiene. I doveri ed i diritti dei medici di porto, sia di nomina ministeriale che di delegazione prefettizia, sono stabiliti dal Capo II del presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-2

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Art. 2 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo